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ALTALEX NEWS


sabato 24 novembre 2012

Terrorismo e pirateria equiparati nel nuovo diritto internazionale?

Terrorismo e pirateria equiparati nel nuovo diritto internazionale?PDFPrintE-mail
Autore: ten. col. Carlo Stracquadaneo   
Nel diritto internazionale manca una definizione di terrorismo. I tentavi per stabilirla sono falliti a causa dello status ibrido dei terroristi: né criminali comuni, né combattenti legittimi e nemmeno soggetti statali riconosciuti.

In realtà da tempo esiste in tutta la comunità internazionale un accordo di fondo sulla definizione, questa però non è stata tradotta in norme giuridiche rigorose perché i Paesi arabi da anni insistono su una eccezione: a loro giudizio i "combattenti per la libertà" (sudafricani che lottavano contro l'apartheid, palestinesi che si battono contro Israele nei territori occupati, ecc.) non possono essere considerati in alcun caso terroristi, neanche quando le loro azioni violente colpiscono direttamente civili, perché la loro lotta è legittimata dal fine che perseguono (liberazione di un popolo). Ancora nel 1998 e nel 1999 Convenzioni internazionali della Lega araba e della Conferenza islamica prevedevano espressamente quell´eccezione. Persistendo il disaccordo tra paesi arabi e tutti gli altri Stati sull´eccezione, mancava anche un´intesa generale sulla regola. Per fortuna negli ultimi tempi la Lega Araba, pur mantenendo ferme le sue posizioni ideologiche e di principio sulla legittimità delle lotte di liberazione nazionale, ha ammesso che azioni violente contro civili, anche se intraprese da "combattenti della libertà", costituiscono atti di terrorismo. Rimangono riluttanze della Conferenza Islamica, guidata da Stati più radicali. La Conferenza, soprattutto per ragioni ideologiche, blocca i lavori delle Nazioni Unite su una Convenzione generale sul terrorismo: pur ammettendo che violenze contro civili, ad esempio nei territori palestinesi occupati, possano essere qualificati come crimini di guerra, non vuole definirli atti di terrorismo. Ma tra i comportamenti vietati, le norme internazionali sui conflitti armati proibiscono e criminalizzano anche quegli "atti o minacce di violenza il cui scopo primario sia quello di diffondere il terrore nella popolazione civile". Insomma, esistono i crimini di guerra di terrorismo.

Oggi si è dunque faticosamente arrivati ad un consenso sostanziale e quasi unanime sul terrorismo, come è dimostrato dalle leggi di numerosissimi Stati (ultima quella italiana, contenuta nel pacchetto Giuseppe Pisanu) e da tanti trattati e risoluzioni internazionali. Pertanto deve essere considerato terrorista chiunque
1) commetta un´azione criminosa (omicidio, strage, dirottamento di aerei, sequestro di persona, ecc.) contro civili o anche contro militari non impegnati in un´azione bellica (che ad esempio partecipano ad una funzione religiosa);
2) compie l´atto al fine di coartare un governo, un´organizzazione internazionale o anche un ente non statale (ad esempio, una multinazionale); questa coartazione può avvenire diffondendo il terrore nella popolazione civile (si pensi agli attentati di Londra del 7 luglio) o con altre azioni (ad esempio, facendo saltare, o minacciando di far saltare, il ministero della Difesa, la banca nazionale, o un´ambasciata straniera; o sequestrando il capo del governo o anche di una multinazionale, se questa ad esempio non dà armi a guerriglieri);
3) per una motivazione politica o ideologica (quindi non per fini di lucro o per impulsi personali di vendetta o altro). 
(l'articolo prosegue all'indirizzo web  http://www.diritto.net/dirittonet-home/diritto-militare/724.html   )

La Cassazione penale dice si al danno esistenziale nel caso Barillà

Caso Barilla', perche' si al danno esistenziale secondo la Cassazione penalePDFPrintE-mail
Autore: prof. Paolo Cendon   
Sono molte le ragioni per cui la pronuncia in esame, agli occhi del civilista, si presenta istruttiva e originale. La delicatezza umana dell’episodio storico, in primo luogo; l’importanza delle questioni che il caso solleva, sotto i profili del quantum debeatur (tipologia delle voci risarcibili, commisurazioni specifiche per ciascuna, etc.); le qualità logiche e sistematiche che la decisione della Corte rivela



all'indirizzo
http://www.diritto.net/il-foro-penale/181/731.pdf

consiglioaperto: Congresso Forense: bocciata la mozione che avrebbe consentito terzo mandato OUA a De Tilla.

consiglioaperto: Congresso Forense: bocciata la mozione che avrebbe...

martedì 20 novembre 2012

La Riforma della Croce Rossa : DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012 n 178


La Riforma della Croce Rossa 

un breve commento sull'art. 5 che lascia sopravvivere il ruolo di ausiliari delle FF. AA. a CRI Mil e a II. VV. : le modalità scelte dal legislatore per tale operazione lasciano intravedere profondi dubbi di costituzionalità. Infatti, le normative precedenti (decreto  legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche'l decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  e  successive modificazioni, per quanto non  diversamente  disposto  dal  presente decreto per CRI Mil e decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive modificazioni, nonche' dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  e  successive  modificazioni.quanto alle II. VV.) trovavano la loro ratio essendi nell'essere la CRI un ente di diritto pubblico, ma al completamento della riforma la CRI sarà equiparata a tutte le altre onlus , cioè enti di diritto privato, e non sarebbe affatto concepibile una discriminazione delle altre onlus interessate al supporto ausiliario delle FF. AA. nè tanto meno potrebbe essere concepito un privilegio in tal senso, quanto meno senza almeno una convenzione o come sarebbe più corretto giuridicamente senza una gara d'appalto cui consentire l'accesso a tutte le altre onlus interessate . Non solo, ma la riforma pone un altro e non piccolo problema, cioè è giuridicamente  impossibile mantenere lo status di ausiliari di forze armate a soci di diritto privato di una onlus (ente anch'esso di diritto privato), così come attribuire gradi militari e imporre a tali soci  il rispetto del codice penale militare in tempo di pace, con tutte le conseguenze del caso anche sulla futura gestione dei rapporti tra Autorità Militari e soci CRI in missione. Insomma, si preannunciano ricorsi su più livelli a seguito di tale riforma oltre a quelli dei lavoratori nonchè dei volontari cui il co. 2 dell'art. 5 prevede: "Il  richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei  confronti  del personale del Corpo militare  e'  disposto  in  ogni  caso  senza  assegni." (Amalia Lamanna)

articolo per articolo


28 SET - Ecco in sintesi le principali norme articolo per articolo del Dlgs sul riordino della Croce Rossa (Vedi anche il testo completo):

Nasce l’Associazione (privata) della Croce Rossa Italiana (art. 1)
Dal 1° gennaio 2014 le funzioni esercitate dall’Associazione italiana Croce rossa (l'attuale CRI) passano alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana che diverrà a tutti gli effetti un soggetto di diritto privato.
L’Associazione sarà l’unica società di croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale.
Nello stesso articolo sono indicati i compiti della nuova CRI sia in tempo di pace che in tempo di guerra. (Ad esempio: Organizzare rete di volontariato sempre attiva; collaborare con le Cri di altre Paesi e adempiere alle convenzioni internazionali; Organizzare e svolgere servizi di assistenza sociale e soccorso sanitario in occasione di calamità e situazioni di emergenza ; svolgere attività umanitarie presso i Cie; svolgere in tempo di guerra il servizi di assistenza e di ricerca dei prigionieri, internati, dispersi, profughi, deportati e rifugiati. In tempo di pace garantisce il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze armate, etc.)

L’Associazione potrà stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni o partecipare a gare indette dalla Pa. La nuova Cri concorre all’erogazione dei fondi per attività di volontariato compresi quelli derivanti dal 5x1.000.


Riordino CRI fino alla liquidazione (Art.2)
Fino al 1° gennaio 2014, giorno di entrata a regime delle nuove norme e di liquidazione per la vecchia CRI, la CRI assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”, e mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, con l’obiettivo di concorrere allo sviluppo della nuova Associazione.
L’Ente svolgerà le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI. Sono organi dell’Ente un comitato, nominato con decreto dal Ministro della Salute, presieduto dal Presidente nazionale dell’Associazione in carica, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci CRI e da altri 3 membri nominati dai ministeri della Salute, dell’Interno e della Difesa. Inoltre vi sarà anche Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della Salute e vi sarà anche un amministratore con compiti di gestione e rappresentanza legale. Tutte le cariche dureranno fino al 31 dicembre 2015. 

Disposizioni sui tempi e sulle modalità di applicazione delle nuove norme (Art. 3)
Entro 30 giorni il Commissario della CRI con propria ordinanza modifica lo statuto vigente riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliare delle Forze armate. Entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs, il commissario predispone e trasmette al Ministro della Salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni è emanato dal Ministro. Il commissari convoca poi le elezioni, che dovranno svolgersi in ogni caso entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, per i presidenti regionali, provinciali e locali che eserciteranno i compiti fino al 1° gennaio 2014.
Entro 120 giorni si dovrà riunire l’Assemblea straordinaria che eleggerà un presidente nazionale e due vice presidenti. A quella data cesserà il commissariamento.
Il presidente e i due vice presidenti dovranno poi redigere uno schema di proposta di statuto provvisorio e di atto costitutivo. Lo statuto e l’atto costitutivo dovranno essere approvati entro 6 mesi dalla nomina del presidente. Il presidente, entro il 1° gennaio 2014 definisce anche le linee operative provvisorie per l’Ente e l’Associazione e predispone lo schema di fabbisogno del personale per entrambi i soggetti.


Patrimonio (Art. 4)
Il commissario e successivamente il presidente, almeno entro il 31 dicembre 2013 redigono e aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l’inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso dalla CRI. Inoltre, i soggetti sopraccitati dismettono dal 2013 gli immobili che non provengono da negozi giuridici modali e che non risultano essere necessari al perseguimento dei fini statutari.

Inoltre, sino al 31 dicembre 2015 il commissario e successivamente il presidente provvede al ripiano del debito pregresso mediante procedura concorsuale. A tal fine dovrà essere accertata la massa passiva risultante ed istituisce un apposita gestione separata in cui confluiranno tutti i debiti in data anteriore al 31 dicembre 2011.

I creditori esclusi potranno presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Commissario o presidente dell’Ente sono autorizzati a definire trans attivamente le pretese dei creditori in misura non superiore al 70% di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e liquidazione entro 30 giorni.

Commissario o presidente dovranno predisporre entro il 31 dicembre 2015 un piano di riparto finale che dovrà poi essere approvato dal Ministero entro il 31 dicembre 2015.


Corpi militari ausiliari delle Forze armate (Art. 5)
Il Corpo militare della CRI assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI.

Inoltre, allo scopo di garantire la funzionalità e il pronto impiego di servizi ausiliari alle Forze armate entro 60 giorni sono determinati i criteri per la costituzione, previa selezione per titoli,  di un contingente di personale in servizio attivo di 300 unità.

Il personale del Corpo militare in servizio attivo transita nel ruolo civile della CRI non oltre il 31 dicembre 2015.


Personale (Art. 6)
Con decreto del Presidente del Consiglio sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal Contratto collettivo relativo al personale civile con  contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale già appartenenti al Corpo militare.
Alla data del 1° gennaio 2014 il personale della CRI e quindi dell’Ente è utilizzato temporaneamente dall’Associazione. Entro i successivi 90 giorni l’Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2015.
A decorrere dalla determinazione dell’organico e fino al 31 dicembre 2015 il personale della CRI potrà esercitare l’opzione tra la risoluzione del contratto con l’Ente e l’assunzione.
Il presidente entro il 30 giugno 2015 determina sentiti i sindacati e il ministero della Difesa, l’organico con una proiezione pluriennale.
Per le Regioni che decidono di gestire in via diretta le attività già affidate in convenzione alla CRI potranno prevedere il passaggio di personale con rapporto a tempo indeterminato della Cri a tali attività.
I  contratti a tempo determinato relativi al personale CRI potranno essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l’Associazione subentra alla CRI sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni.


Modalità di vigilanza sulla CRI e sull’Ente (Art. 7)
I compiti di vigilanza possono essere esercitati anche attraverso ispezioni verifiche disposte dal ministro della Salute o dal quello della Difesa. Le delibere di adozione dei regolamenti, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione e il rendiconto dovranno essere trasmesse entro 10 giorni dall’adozione al ministero della Salute che li approva nei 60 giorni successivi di concerto con il ministero dell’Economia.

Norme transitorie e finali (Art. 8)
Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali applicando le disposizioni del decreto. Il Ministro della Salute informerà il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal Decreto. Dal 1à gennaio 2016 l'Ente di cui all'articolo 2 è soppresso e posto in liquidazione.

Invarianza ed oneri (Art. 9)
Dall’attuazione del Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

estratto da: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=2632

E' 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre il Decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178  sul riordino della Croce Rossa Italiana. Balduzzi: “Un riordino molto atteso e da molti anni”. Vedi il testo.

22 OTT - E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178  sul riordino della Croce Rossa Italiana.

“Si tratta, dichiara il Ministro della Salute, Renato Balduzzi “di un riordino molto atteso e da molti anni, che allinea pienamente la Croce Rossa Italiana al movimento internazionale della Croce Rossa, garantendo al tempo stesso aderenza  ai principi di autonomia e indipendenza. Il provvedimento riconsegna finalmente la Croce Rossa Italiana ai tantissimi volontari, che ne fanno una delle istituzioni nazionali più amate e rispettate”.
Il provvedimento prevede dei tempi stretti e precisi per il risanamento della gestione e per la riorganizzazione democratica degli organi, ponendo fine alla lunga stagione dei commissari.


Ecco la sintesi del Dlgs di riordino della CRI:

Nasce l’Associazione (privata) della Croce Rossa Italiana (art. 1)
Dal 1° gennaio 2014 le funzioni esercitate dall’Associazione italiana Croce rossa (l'attuale CRI) passano alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana che diverrà a tutti gli effetti un soggetto di diritto privato.
L’Associazione sarà l’unica società di croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale.
Nello stesso articolo sono indicati i compiti della nuova CRI sia in tempo di pace che in tempo di guerra. (Ad esempio: Organizzare rete di volontariato sempre attiva; collaborare con le Cri di altre Paesi e adempiere alle convenzioni internazionali; Organizzare e svolgere servizi di assistenza sociale e soccorso sanitario in occasione di calamità e situazioni di emergenza ; svolgere attività umanitarie presso i Cie; svolgere in tempo di guerra il servizi di assistenza e di ricerca dei prigionieri, internati, dispersi, profughi, deportati e rifugiati. In tempo di pace garantisce il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze armate, etc.)

L’Associazione potrà stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni o partecipare a gare indette dalla Pa. La nuova Cri concorre all’erogazione dei fondi per attività di volontariato compresi quelli derivanti dal 5x1.000.


Riordino CRI fino alla liquidazione (Art.2)Fino al 1° gennaio 2014, giorno di entrata a regime delle nuove norme e di liquidazione per la vecchia CRI, la CRI assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”, e mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, con l’obiettivo di concorrere allo sviluppo della nuova Associazione.
L’Ente svolgerà le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI. Sono organi dell’Ente un comitato, nominato con decreto dal Ministro della Salute, presieduto dal Presidente nazionale dell’Associazione in carica, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci CRI e da altri 3 membri nominati dai ministeri della Salute, dell’Interno e della Difesa. Inoltre vi sarà anche Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della Salute e vi sarà anche un amministratore con compiti di gestione e rappresentanza legale. Tutte le cariche dureranno fino al 31 dicembre 2015.

Disposizioni sui tempi e sulle modalità di applicazione delle nuove norme (Art. 3)
Entro 30 giorni il Commissario della CRI con propria ordinanza modifica lo statuto vigente riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliare delle Forze armate. Entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs, il commissario predispone e trasmette al Ministro della Salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni è emanato dal Ministro. Il commissari convoca poi le elezioni, che dovranno svolgersi in ogni caso entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, per i presidenti regionali, provinciali e locali che eserciteranno i compiti fino al 1° gennaio 2014.
Entro 120 giorni si dovrà riunire l’Assemblea straordinaria che eleggerà un presidente nazionale e due vice presidenti. A quella data cesserà il commissariamento.
Il presidente e i due vice presidenti dovranno poi redigere uno schema di proposta di statuto provvisorio e di atto costitutivo. Lo statuto e l’atto costitutivo dovranno essere approvati entro 6 mesi dalla nomina del presidente. Il presidente, entro il 1° gennaio 2014 definisce anche le linee operative provvisorie per l’Ente e l’Associazione e predispone lo schema di fabbisogno del personale per entrambi i soggetti.


Patrimonio (Art. 4)
Il commissario e successivamente il presidente, almeno entro il 31 dicembre 2013 redigono e aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l’inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso dalla CRI. Inoltre, i soggetti sopraccitati dismettono dal 2013 gli immobili che non provengono da negozi giuridici modali e che non risultano essere necessari al perseguimento dei fini statutari.

Inoltre, sino al 31 dicembre 2015 il commissario e successivamente il presidente provvede al ripiano del debito pregresso mediante procedura concorsuale. A tal fine dovrà essere accertata la massa passiva risultante ed istituisce un apposita gestione separata in cui confluiranno tutti i debiti in data anteriore al 31 dicembre 2011.

I creditori esclusi potranno presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Commissario o presidente dell’Ente sono autorizzati a definire trans attivamente le pretese dei creditori in misura non superiore al 70% di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e liquidazione entro 30 giorni.

Commissario o presidente dovranno predisporre entro il 31 dicembre 2015 un piano di riparto finale che dovrà poi essere approvato dal Ministero entro il 31 dicembre 2015.


Corpi militari ausiliari delle Forze armate (Art. 5)
Il Corpo militare della CRI assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI.

Inoltre, allo scopo di garantire la funzionalità e il pronto impiego di servizi ausiliari alle Forze armate entro 60 giorni sono determinati i criteri per la costituzione, previa selezione per titoli,  di un contingente di personale in servizio attivo di 300 unità.

Il personale del Corpo militare in servizio attivo transita nel ruolo civile della CRI non oltre il 31 dicembre 2015.


Personale (Art. 6)
Con decreto del Presidente del Consiglio sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal Contratto collettivo relativo al personale civile con  contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale già appartenenti al Corpo militare.
Alla data del 1° gennaio 2014 il personale della CRI e quindi dell’Ente è utilizzato temporaneamente dall’Associazione. Entro i successivi 90 giorni l’Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2015.
A decorrere dalla determinazione dell’organico e fino al 31 dicembre 2015 il personale della CRI potrà esercitare l’opzione tra la risoluzione del contratto con l’Ente e l’assunzione.
Il presidente entro il 30 giugno 2015 determina sentiti i sindacati e il ministero della Difesa, l’organico con una proiezione pluriennale.
Per le Regioni che decidono di gestire in via diretta le attività già affidate in convenzione alla CRI potranno prevedere il passaggio di personale con rapporto a tempo indeterminato della Cri a tali attività.
I  contratti a tempo determinato relativi al personale CRI potranno essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l’Associazione subentra alla CRI sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni.


Modalità di vigilanza sulla CRI e sull’Ente (Art. 7)
I compiti di vigilanza possono essere esercitati anche attraverso ispezioni verifiche disposte dal ministro della Salute o dal quello della Difesa. Le delibere di adozione dei regolamenti, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione e il rendiconto dovranno essere trasmesse entro 10 giorni dall’adozione al ministero della Salute che li approva nei 60 giorni successivi di concerto con il ministero dell’Economia.

Norme transitorie e finali (Art. 8)
Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali applicando le disposizioni del decreto. Il Ministro della Salute informerà il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal Decreto. Dal 1à gennaio 2016 l'Ente di cui all'articolo 2 è soppresso e posto in liquidazione.

Invarianza ed oneri (Art. 9)Dall’attuazione del Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica


estratto da http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=11475

Debito pubblico pro-capite

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