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ALTALEX NEWS


venerdì 18 marzo 2011

Liberi professionisti, onorari non pagati: diritto di ritenzione sui documenti

Liberi professionisti, onorari non pagati: diritto di ritenzione sui documenti?
Il contributo commenta una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, riguardante il presunto diritto dell’avvocato a trattenere – anche dopo la intervenuta revoca del mandato - le copie di documenti precedentemente consegnategli dal cliente, debitore dell’onorario, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa, in relazione soprattutto alla disciplina sul trattamento dei dati personali.
Cassazione Civile SS.UU. Sentenza 8/2/2011, n. 3033

Le Sezioni Civili, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3033 dello scorso 8 febbraio 2011, statuiscono che l’avvocato, trattenendo presso di sé, anche dopo la intervenuta revoca del mandato, le copie di documenti precedentemente consegnategli dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa, integra un’ipotesi di trattamento dei dati personali - riscontrabile, ai sensi dell’art.4, comma primo lett. B del Codice, in costanza di qualunque informazione relativa anche indirettamente a persona fisica - realizzato per motivi di giustizia. Sicché, secondo la S.C., è legittima la ritenzione, da parte del legale, di copia di documenti consegnati dal cliente per la relativa utilizzazione nel processo per cui era stato conferito il mandato pur dopo l’intervenuta revoca di esso, quando il medesimo legale intenda far valere in altra sede processuale il diritto al compenso per l’attività professionale svolta. Al riguardo, si precisa che: a) i dati personali oggetto di trattamento devono essere gestiti secondo correttezza, utilizzati in operazioni diverse da quelle che avevano dato luogo alla raccolta solo se compatibili con le prime e comunque non devono essere eccedenti rispetto alle finalità che avevano dato causa alla raccolta ( art. 11 del Codice) ; b) il consenso dell’interessato al trattamento dei dati, ordinariamente necessario, non è richiesto nei casi indicati nell’art. 24 del Codice, fra i quali in particolare, per quanto rileva nella fattispecie in esame, va ricordata la prescrizione contenuta nel primo comma lett. f, che contempla l’ipotesi di utilizzazione dei dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, ” sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”. Dalla disciplina vigente si desume peraltro che il legislatore ha voluto dar rilievo al rapporto fra la raccolta dei dati personali e lo scopo che ad essa ha dato causa, stabilendo tuttavia l’esigenza di un bilanciamento ove siano ravvisati diversi interessi ugualmente tutelati dall’ordinamento, quale quello di far valere in giudizio un proprio diritto. Di tale indirizzo – secondo la Cassazione – si riscontra specifica conferma nel codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, adottato con provvedimento del Garante Privacy n. 60 del 6.11.2008, al quale va riconosciuta efficacia normativa, e che, seppur all’epoca dei fatti di causa non in vigore, rappresenta un’ulteriore conferma del contenuto delle opzioni effettuate al legislatore. L’ambito di applicazione del provvedimento in questione è stato infatti espressamente indicato nel “trattamento di dati personali per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” art. 1, ed è stata poi prevista la possibilità di conservazione di atti e documenti in originale o in copia anche una volta esaurito l’incarico, ove ” necessario in relazione ad ipotizzabili altre esigenze della parte assistita o del titolare del trattamento art. 4. La sentenza in commento, ad avviso dello scrivente, è condivisibile poiché non assolutizza l’osservanza del diritto alla privacy, procedendo, pur con i limiti inevitabili del giudizio di legittimità rispetto alla valutazione concreta del merito, a un equo contemperamento delle esigenze e dei valori in gioco. Recentemente, ad attestare la “relativizzazione” del diritto, pur di rango personale e fondamentale - alla riservatezza e il suo necessario bilanciamento con il diritto alla difesa, v’è anche la recente pronuncia Cass., sez. Lav., sentenza 2 luglio–5 agosto 2010, n. 18279. Nella circostanza, la S.C. ha statuito che il richiamo ad opera di una parte processuale al doveroso rispetto del diritto (suo o di un terzo) alla privacy –cui il legislatore assicura in ogni sede adeguati strumenti di garanzia– non può legittimare una violazione del diritto di difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, comma 2, Cost.). Il diritto alla difesa – secondo la Cassazione - non può incontrare, nel suo esercizio, ostacoli ed impedimenti nell’accertamento della verità materiale a fronte di gravi addebiti (nella specie, asserite molestie sessuali nei confronti di una collega di lavoro), suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli per la controparte in termini di irreparabile vulnus alla sua onorabilità o la perdita di altri diritti fondamentali (come il diritto al posto di lavoro). Come sottolinea la S.C., è evidentemente noto come sia difficile definire con una regola generale ed in maniera esaustiva l’ambito applicativo della privacy nei casi in cui si debba procedere ad individuare un equo bilanciamento fra tale diritto ed altro diritto anche esso a copertura costituzionale, qual è quello alla difesa. Sul punto è stata rimarcata l’esigenza che si pervenga ad un esito variabile, per cui, nei vari casi di contrasto fra diritti garantiti dalla Carta Costituzionale, sarebbe individuabile una sorta di “gerarchia mobile”. Gerarchia chiaramente da intendersi come operazione di ponderata valutazione della specifica situazione sostanziale dedotta in giudizio, con conseguente opportuno contemperamento degli interessi in gioco. Bilanciamento che dev’essere capace di evitare che la piena tutela di un interesse possa tradursi nel vanificare il valore contenutistico dell’interesse contrapposto e che presenta il fine ultimo di trovare un giusto equilibrio tra le posizioni delle parti in lite. In questo senso Cass. 30 giugno 2009 n. 15327, statuisce che la riservatezza deve recedere qualora il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui sia necessario per la tutela dello stesso, sempre sulla base di una valutazione comparativa tra il diritto alla protezione dei dati ed il rango del diritto azionato (Cass. 7 luglio 2008 n. 18584). Più in generale, la giurisprudenza, nelle non frequentissime decisioni in merito, si è costantemente attestata nell’affermazione dei medesimi principi, e in particolare della derogabilità della disciplina dettata a tutela dell’interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante pur nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest’ultimo interesse. Il decisum della sentenza in commento inoltre risulta coerente anche con il testo del Codice deontologico forense, e in particolare con l’art. 42 sulla “Restituzione di documenti”, ove si prevede al primo comma, dapprima, che: L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta, ma – al secondo comma - che il medesimo può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento. In quest’ottica di tutela del diritto del legale a percepire l’onorario e comunque il compenso spettantegli, pare debba leggersi anche l’art. 44 del Codice in questione, laddove dispone che l’avvocato può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
Raffaello PisanoTratto da Quotidiano Ipsoa 2011 estratto da: http://www.praticantidiritto.it/news_dett.aspx?nwid=1957

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